Tabella Contribuzioni in vigore fino a 02 2010
Contribuzioni CAES e accantonamenti netti in vigore alla mensilita' 02/2010
*La percentuale del 5,40% della Contribuzione CAES é soggetta al contributo assicurativo di cui al D. L. 170/90, pertanto la retribuzione imponibile previdenziale dovrà essere maggiorata del 0,81%. L’aumento dell’imponibile contributivo derivante dall’applicazione del citato D.L., HA VALORE CONVENZIONALE e non costituisce né elemento retributivo né imponibile fiscale, ma solo imponibile INPS e INAIL.
CONFRONTA QUI LE QUOTE CONTRIBUTIVE CON ALTRE CASSE
GLI ACCANTONAMENTI NETTI (leggi il Contratto)
L’Accordo del 14 dicembre 2006 prevede l’istituzione di un nuovo accantonamento presso la CAES. Operai. A partire dalla retribuzione relativa alla mensilità di gennaio 2007, la percentuale da accantonare presso la CAES è pari al 13,50% della retribuzione imponibile (Paga base, ex contingenza, EDR, EER, superminimi indivuali). Accantonamento nei casi di assenza per infortunio e malattia. Nei casi di assenza per malattia, infortunio o di malattia professionale le percentuali da accantonare sono le seguenti:
giornate di carenza INPS e INAIL | 10% |
dal 4° giorno di malattia in poi | 10% |
dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia professionale | 5.7% |
dal 91° giorno di infortunio o malattia professionale | 3.6% |
Versamenti alla Cassa Artigiana dell'Edilizia
Art. 4 del Regolamento CAE
I versamenti devono essere effettuati mensilmente entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di paga.
Art. 7 del Regolamento CAE
(Modalità di versamento)
I versamenti possono essere effettuati:
a) a mezzo assegno circolare intestato a "Cassa Artigiana dell'Edilizia" ;
b) presso l'Istituto Bancario Banco di Sardegna di Cagliari con le seguenti coordinate :
COORD. INTERNAZ. IBAN: IT 30S 01015 04811 000000031881
C/C n. 31881/5 cod. ABI 01015 - cod. CAB 04811
c) mediante versamento sul nostro C/C POSTALE n. 21011093
Periodo |
per il 1°, 2°, 3° giorno nel caso la malattia superi 6 giorni: |
per il 1°, 2°, 3° giorno nel caso la malattia superi 12 giorni: |
dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate, dall'INPS: |
dal 21° al 180° giorno, per le giornate indennizzate, dall'INPS: |
dal 181° al 365° giorno, per le giornate non indennizzatedall'INPS: |
Quote orarie |
0,5495 |
1,0495 |
0,3795 |
0,1565 |
0,5495 |