Tabella Contribuzioni in vigore fino a 09 2015
Contribuzioni CAES e accantonamenti netti in vigore fino alla mensilita' 09/2015
Le quote Contributive in vigore dalle retribuzioni 1° Ottobre 2013
Per le imprese aventi sede legale nelle province di SS e OT le quote contributive sono aumentate complessivamente di 0,25% (a carico del lavoratore); per le imprese aventi sede legale nelle province di CA, CI, VS, OR, NU e OG le quote contributive sono aumentate complessivamente dello 0,60% (con lo 0,25 a carico dei lavoratori e 0,35 a carico delle imprese), come risulta dalla tabella che segue: (1)(2)
Quote contributive (vedasi note 1 e 2 ) |
PROV. SS- OL |
ALTRE PROVINCE | |
Contributo cassa edile (2) | Impresa | 1,6 | 1,6 |
Lav. | 0,25 | 0,25 | |
Quote territoriali di servizio | Impresa | 0,25 | 0,25 |
Lav. | 0,25 | 0,25 | |
Quote nazionali di servizio | Impresa | 0,15 | 0,15 |
Lav. | 0,15 | 0,15 | |
Anzianità professionale edile (2) | Impresa | 2,6 | 2,6 |
Fondo Scuola - formazione sicurezza (1) | Impresa | 0,05 | 0,05 |
C.R.P.(2) | Impresa | 0,45 | 0,45 |
R.L. S.T.(2) | Impresa | 0,1 | 0,1 |
Contributo Assistenze (1)(2) | Impresa | 0,6 | 0,95 |
Totale a carico dell' impresa % | Impresa | 5,8 | 6,15 |
Totale a carico lavoratore % | Lav. | 0,65 | 0,65 |
Totale % | TOT | 6,45 | 6,8 |
Nota (1) - Incidenza percentuale per assistenza non sanitaria (Circ. Min. Finanze 235/1998 e 55/1999) -
Anno 2013 - La percentuale del contributo a carico delle imprese destinata ad assistenze di carattere non sanitario è stata pari allo 0,11%. Pertanto ai fini del conguaglio fiscale dovrà essere applicata la percentuale sopra riportata.
Anno 2012 - La percentuale del contributo a carico delle imprese destinata ad assistenze di carattere non sanitario è stata pari allo 0,17%. Pertanto ai fini del conguaglio fiscale dovrà essere applicata la percentuale sopra riportata.
Anno 2011 - La percentuale del contributo a carico delle imprese destinata ad assistenze di carattere non sanitario è stata pari allo 0,15%. Pertanto ai fini del conguaglio fiscale dovrà essere applicata la percentuale sopra riportata.
Anno 2010 - La percentuale del contributo a carico delle imprese destinata ad assistenze di carattere non sanitario è stata pari allo 0,15%. Pertanto ai fini del conguaglio fiscale dovrà essere applicata la percentuale sopra riportata.
Nota (2) - *Coefficiente di Raccordo sull’Imponibile Contributivo Imprese a partire dal 1 marzo 2010
Com’è noto, l’art. 3 del D.L. 4 luglio 1990 n. 170 contiene disposizioni in merito al versamento dei contributi assicurativi e previdenziali calcolati sulle somme versate alle Casse Edili.
Con l’accordo del 10 marzo 2010, essendoci stata una modifica delle percentuali contributive dovute alla CAES, si è modificato il coefficiente di raccordo per il calcolo dell’imponibile contributivo di cui al citato DL 170/1990 che non è più pari allo 0,81% della retribuzione imponibile CAES, ma diventa: per le Provincie SS e OT pari allo 0,60% e per le Provincie CA, CI, VS, NU, OG, OR pari allo 0,65%, come illustrato di seguito:
Nel caso di SS e OT la percentuale viene così calcolata:
5,65 X 15% (percentuale di contribuzione) = 0,85
0,85 - 0.25 (percentuale a carico del lavoratore) = 0,60% (coefficiente di raccordo per calcolare la retribuzione figurativa imponibile);
Nel caso di CA,CI,VS, NU,OG e OR la percentuale viene così calcolata:
6,00 X 15% (percentuale di contribuzione) = 0,90
0,90 - 0,25 (percentuale a carico del lavoratore) = 0,65%(coefficiente di raccordo per calcolare la retribuzione figurativa imponibile).